L’impiego di telecamere occulte nei luoghi di lavoro costituisce uno dei temi più delicati nell’ambito delle investigazioni aziendali, poiché impone di contemperare interessi entrambi meritevoli di tutela: da una parte la dignità e la riservatezza del lavoratore; dall’altra il diritto dell’imprenditore di proteggere il proprio patrimonio e di accertare condotte illecite o fraudolente commesse all’interno dell’organizzazione aziendale.

La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 25 maggio 2026, n. 16214, offre sul punto un’indicazione particolarmente significativa.

Una lettura superficiale della pronuncia potrebbe indurre a ritenere che la Suprema Corte abbia inteso restringere drasticamente, se non addirittura escludere, la possibilità per il datore di lavoro di ricorrere a telecamere investigative occulte.

La conclusione sarebbe, tuttavia, inesatta.

Il principio che emerge dalla decisione è differente e, sotto il profilo investigativo, particolarmente significativa: la videoripresa occulta non è illegittima in quanto tale. Diviene inutilizzabile quando viene attivata senza che, prima dell’inizio del controllo, esistano elementi concreti idonei a integrare un “fondato sospetto” circa la commissione di specifiche condotte illecite.

È dunque la sequenza logico-temporale a diventare decisiva: prima devono emergere gli indizi dell’illecito e soltanto dopo può essere attivato il controllo tecnologico mirato, diretto a verificarli.

La telecamera investigativa non può essere utilizzata per esplorare indiscriminatamente il comportamento dei lavoratori nella speranza di scoprire eventuali irregolarità. Può invece assumere una funzione del tutto diversa quando interviene quale strumento selettivo di accertamento di un illecito del quale esistano già concreti elementi sintomatici.

La distinzione fondamentale tra videosorveglianza ordinaria e controllo difensivo

Il punto di partenza rimane l’art. 4 della Legge n. 300/1970.

La disposizione stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali possa derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati, per le finalità previste dalla legge, nel rispetto delle relative garanzie procedurali, rappresentate dall’accordo sindacale o, in mancanza, dall’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ancora recentemente ribadito che la semplice esigenza di tutela del patrimonio aziendale non consente di installare un ordinario sistema di videosorveglianza dei dipendenti sottraendosi alle garanzie previste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

Tuttavia, da questa disciplina deve essere distinta la diversa categoria dei cosiddetti controlli difensivi in senso stretto.

La distinzione è stata elaborata con particolare chiarezza dalla Cassazione n. 25732 del 22 settembre 2021.

Secondo tale impostazione occorre separare, da una parte, i controlli destinati genericamente alla tutela del patrimonio aziendale e rivolti alla generalità dei lavoratori o a intere categorie di essi e, dall’altra, i controlli specificamente diretti ad accertare condotte illecite riconducibili, sulla base di elementi concreti, a determinati dipendenti.

Nel secondo caso non si tratta più, propriamente, di sorvegliare il modo in cui viene eseguita la prestazione lavorativa, bensì di verificare una condotta autonoma e potenzialmente illecita che si verifica in occasione del rapporto di lavoro.

È precisamente su questa distinzione che poggia la legittimità dei controlli difensivi tecnologici.

La Cassazione n. 25732/2021 ha infatti riconosciuto che anche i controlli tecnologici possono collocarsi al di fuori del perimetro ordinario dell’art. 4 quando siano specificamente diretti ad accertare condotte illecite, purché sussista preventivamente un fondato sospetto, il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgenza di tale sospetto e sia assicurato un corretto bilanciamento tra tutela dell’impresa, dignità e riservatezza del lavoratore.

Il concetto è di estrema rilevanza pratica.

Il datore di lavoro non può collocare una microcamera e osservare per settimane o mesi un dipendente per verificare genericamente se “faccia qualcosa di sbagliato”.

Ben diversa è l’ipotesi nella quale emergano ammanchi ripetuti, alterazioni di prezzi, merci mancanti, anomalie di cassa, segnalazioni circostanziate, accessi anomali a determinate aree, manipolazioni di prodotti o altri fatti oggettivi e verificabili e si renda necessario individuare l’autore e documentare le concrete modalità della condotta.

In tale seconda fattispecie la telecamera non rappresenta un ordinario strumento di controllo dell’attività lavorativa: costituisce lo strumento attraverso il quale viene verificato uno specifico sospetto di illecito già formatosi.

Quando il sospetto può considerarsi realmente “fondato”

Non è necessario che il datore di lavoro disponga già della prova piena dell’illecito.

Pretendere una prova completa prima dell’avvio dell’investigazione significherebbe, del resto, privare l’attività investigativa della propria funzione.

Occorre tuttavia qualcosa di più di una sensazione, di un’impressione personale o di una generica diffidenza nei confronti del lavoratore.

Il sospetto deve trovare fondamento in circostanze oggettive e verificabili.

Possono assumere rilievo, a seconda del caso concreto, reiterate differenze inventariali riferibili a un determinato reparto; ammanchi di cassa temporalmente circoscritti; movimentazioni anomale della merce; modificazioni sospette dei prezzi; accessi ingiustificati ad aree riservate; segnalazioni nominative e circostanziate; discrepanze tra merce caricata, venduta e materialmente presente; anomalie documentali; precedenti episodi specifici o ulteriori elementi capaci di delimitare soggettivamente, temporalmente e materialmente l’ipotesi investigativa.

Ciò che deve poter essere ricostruito, anche successivamente davanti al giudice, è il percorso logico che ha condotto l’imprenditore ad affermare:

prima dell’installazione della microcamera avevo queste informazioni; da tali informazioni derivava il ragionevole sospetto di questa specifica condotta; per verificarla è stato disposto questo determinato accertamento.

L’errore più grave consiste, viceversa, nel tentare di ricostruire a posteriori le ragioni dell’investigazione dopo che la telecamera abbia già documentato l’illecito.

La proporzionalità dell’investigazione

L’esistenza del fondato sospetto non attribuisce al datore di lavoro un potere investigativo illimitato.

Il controllo deve comunque risultare proporzionato alla finalità perseguita.

Anche la Cassazione n. 25732/2021 sottolinea la necessità di un bilanciamento tra la protezione degli interessi aziendali e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.

La conseguenza operativa è evidente: quanto più la misura investigativa è invasiva, tanto più rigorosa deve essere la giustificazione.

Una microcamera destinata per pochi giorni a riprendere esclusivamente il punto nel quale si sospetta che avvengano sottrazioni di merce presenta caratteristiche profondamente diverse da un sistema occulto installato per mesi allo scopo di osservare indiscriminatamente tutto ciò che fanno tutti i dipendenti.

La prima misura è selettiva.

La seconda tende invece a trasformarsi in sorveglianza generalizzata.

Analogamente, devono essere escluse riprese non pertinenti rispetto all’oggetto dell’investigazione e devono essere adottate particolari cautele rispetto agli ambienti nei quali il lavoratore può vantare una più intensa aspettativa di riservatezza.

Il valore decisivo della fase preparatoria dell’investigazione

Alla luce della giurisprudenza più recente, la vera tutela del datore di lavoro si gioca quindi prima dell’installazione della telecamera.

Prima ancora di individuare lo strumento tecnico occorre costruire correttamente il presupposto giuridico dell’investigazione.

Un protocollo prudenziale dovrebbe prevedere:

  1. la preventiva cristallizzazione documentale delle anomalie o degli elementi dai quali nasce il sospetto, con indicazione della relativa data;
  2. la verifica che l’oggetto dell’accertamento consista in una possibile condotta illecita o fraudolenta e non nel semplice controllo della qualità della prestazione lavorativa;
  3. la formalizzazione di un incarico investigativo che individui con precisione il diritto da tutelare, i fatti sospettati e le finalità dell’accertamento;
  4. la delimitazione soggettiva e spaziale del controllo, evitando riprese indiscriminate di lavoratori o ambienti estranei all’ipotesi investigativa;
  5. la predeterminazione di una durata ragionevolmente contenuta, salvo esigenze di prosecuzione motivate da elementi sopravvenuti;
  6. l’acquisizione e la conservazione delle sole immagini pertinenti e necessarie rispetto alla finalità perseguita, con adeguate cautele nella gestione dei dati;
  7. la predisposizione di una DPIA (valutazione d’impatto della protezione dei dati).

Conclusioni

L’ordinanza della Cassazione n. 16214/2026 non rappresenta, dunque, una condanna delle telecamere occulte nel rapporto di lavoro.

Rappresenta piuttosto un avvertimento sulla necessità di predisporre correttamente l’indagine.

Nel caso sottoposto alla Corte, ciò che è risultato insufficiente non era l’efficacia probatoria materiale delle immagini, che documentavano condotte estremamente specifiche, bensì la dimostrazione del presupposto antecedente che aveva condotto all’installazione delle telecamere.

In quest’ottica, risulta quindi essenziale affidare attività investigative di tale delicatezza a professionisti in grado di coniugare la corretta impostazione giuridica dell’indagine con l’impiego di strumenti tecnici adeguati e proporzionati alla finalità perseguita.

Click Intelligence Solution mette a disposizione delle imprese competenze giuridico-investigative, un metodo operativo consolidato in oltre vent’anni di attività e soluzioni tecnologiche all’avanguardia, costruendo ogni intervento a partire dall’analisi preventiva del fondato sospetto e dalla corretta delimitazione dell’oggetto dell’indagine.

L’obiettivo non è semplicemente acquisire immagini, ma ottenere elementi investigativi raccolti secondo un percorso metodologico coerente, documentabile e quanto più possibile idoneo a sostenere il successivo procedimento disciplinare e l’eventuale giudizio.

Perché, soprattutto nei controlli difensivi, la tecnologia da sola non è sufficiente: ciò che attribuisce valore all’accertamento è la corretta integrazione tra presupposto giuridico, strategia investigativa ed efficacia tecnica.

Dott. Enrico Barisone