La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la pronuncia 20 gennaio 2026. n. 1161, ha confermato un principio di rilievo nel diritto del lavoro: il licenziamento per scarso rendimento è legittimo quando il deficit di prestazione è imputabile ad un comportamento colposo del lavoratore, come nel caso di reiterate assenze ingiustificate per malattia simulate.
Il caso concreto
Nel giudizio esaminato, una dipendente di una società di trasporto pubblico fu licenziata per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell’art. 27, lett. d), dell’allegato A al R.D. n. 148/1931, in quanto il suo rendimento risultava significativamente inferiore alla media collettiva per via di un fenomeno di micro-assenteismo basato su malattie ritenute simulate.
La Corte d’Appello aveva ritenuto l’esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti circa la simulazione delle malattie, specie quando le assenze brevi erano posizionate strategicamente accanto a riposi o ferie, e l’esistenza di un rendimento inferiore alla media dei colleghi.
Principi di diritto affermati
La Suprema Corte ha ribadito due presupposti essenziali per considerare legittimo il licenziamento per scarso rendimento:
- Elemento oggettivo: la prestazione del lavoratore deve risultare oggettivamente al di sotto della prestazione media esigibile per i colleghi con mansioni analoghe.
- Elemento soggettivo (colpa): la diminuzione di rendimento deve essere imputabile a colpa del lavoratore; in particolare, solo le diminuzioni derivanti da condotte colpose, come la simulazione di malattia, possono giustificare un recesso di tal genere.
La Corte ha, in proposito, distinto nettamente lo scarso rendimento da esclusiva malattia reale: una mera riduzione della performance dovuta a condizioni di salute effettive e non colpevoli non può costituire base per un licenziamento disciplinare per scarso rendimento.
Onere della prova
Un punto di rilievo giurisprudenziale riguarda l’onere della prova: spetta al datore di lavoro dimostrare sia l’oggettiva insufficienza prestazionale sia la colpevolezza del lavoratore, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti.
In Italia, la materia delle investigazioni private relative ai dipendenti è regolata da un intreccio di disposizioni: lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), che disciplina i limiti generali del potere di controllo del datore di lavoro, la normativa sulla privacy (GDPR e Codice Privacy italiano), che impone rigorosi limiti al trattamento dei dati personali raccolti tramite indagini e le norme che regolano la professione dell’investigatore privato, che deve essere autorizzato ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S. (art. 5 DM 269/2010) per agire legalmente.
Conclusioni
La sentenza Cass. n. 1161/2026 rappresenta un importante punto di riferimento per la legittimità del licenziamento per scarso rendimento quando esso sia effettivamente causato da comportamenti colposi del lavoratore, come la simulazione di malattia. Parallelamente, l’utilizzazione di investigazioni private per accertare condotte scorrette può assumere un ruolo probatorio fondamentale, purché tali indagini siano condotte nel rispetto dei limiti imposti dallo Statuto dei Lavoratori, dalle norme sulla privacy e dall’ordinamento degli investigatori privati.
Quadro normativo di riferimento
La decisione si colloca nell’ambito delle seguenti disposizioni:
- Art. 2119 c.c. (recesso per giusta causa);
- Art. 3. L. 15 luglio 1966, n. 604 (licenziamento per giustificato motivo soggettivo);
- Art. 2104 c.c. [diligenza del prestatore di lavoro);
- Art. 2106 c.c. [sanzioni disciplinari);
- Art. 27, lett. d). All. A, R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (disciplina speciale per autoferrotranvieri);
- Art. 2697 c.c. [onere della prova);
- Art. 2729 c.c. (presunzioni semplici);
- Art. 116 c.p.c. (libero convincimento del giudice).
Sul versante dei controlli e delle investigazioni:
- Art. 2, 3 e 4 L. 20 maggio 1970. n. 300 (Statuto dei Lavoratori);
- Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), come modificato dal D.Igs. 101/2018;
- D.M. 1 dicembre 2010. n. 269, art. 5 (requisiti e autorizzazione investigatori privati).
Dott. Enrico Barisone
