La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha emesso un’ordinanza il 26 luglio 2024, numero 20972, confermando la legittimità del licenziamento di un ex dipendente di un’azienda tessile.
La decisione si basa su accuse fondate di abuso dei permessi sindacali ed essendo definitiva, non è suscettibile di ulteriori appelli.
Il contesto del caso
Nel contesto del caso, il dipendente, in qualità di rappresentante sindacale, aveva diritto ai permessi retribuiti per attività sindacali. Tuttavia, le indagini condotte da un investigatore privato hanno rivelato che tali permessi venivano utilizzati per scopi personali, contravvenendo così alle normative vigenti. La Corte di Appello ha messo in evidenza la gravità della condotta, sottolineando che l’uso improprio dei permessi da parte di un sindacalista minasse il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore.
La Cassazione ha successivamente respinto le obiezioni della difesa, ritenendo che le accuse di abuso dei permessi sindacali fossero ben fondate. La Corte ha chiarito che la concessione dei permessi non è soggetta a discrezionalità da parte del datore di lavoro, ma deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità sindacali previste dalla normativa. La possibilità per il datore di lavoro di verificare l’effettivo utilizzo dei permessi, anche attraverso indagini investigative private, non è preclusa dalla normativa e si configura come una misura necessaria per garantire il rispetto delle norme.
Non si tratta solo di assenze ingiustificate, ma di un comportamento fraudolento che ha sfruttato il ruolo sindacale per scopi personali. Questo abuso dei permessi, secondo i giudici, giustifica pienamente la sanzione del licenziamento, considerato che tale condotta compromette seriamente il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente. La decisione della Cassazione ribadisce che il corretto utilizzo dei permessi sindacali è essenziale per mantenere l’integrità e la legalità nei rapporti di lavoro.
Considerazioni finali
Sebbene il diritto del rappresentante sindacale a fruire dei permessi sia un diritto potestativo, ciò non esclude che il datore di lavoro possa effettuare verifiche sul corretto utilizzo di tali permessi. Questa verifica può essere effettuata anche mediante attività investigativa, che non implica direttamente la prestazione lavorativa e non è pertanto preclusa dagli articoli 2 e 3 della Legge n. 300/70. L’attività investigativa è ammessa poiché riguarda un comportamento illecito avvenuto al di fuori dell’orario di lavoro e di rilevanza disciplinare, come confermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 34739 del 2019).
La condotta del dipendente non si limita a una mera assenza dal lavoro, ma riguarda un comportamento caratterizzato da un “quid pluris”, ossia l’utilizzazione del permesso sindacale per fini estranei a quelli istituzionali. Questo modalità di abuso dei permessi esclude la riconducibilità della condotta alle norme collettive che sanzionano le sole assenze ingiustificate e non considera l’assenza come un semplice caso di mancata presentazione o abbandono del posto di lavoro.
Dott. Enrico Barisone