Licenziamento per abuso dei permessi 104

L’uso improprio dei permessi per assistere persone con disabilità è un tema che suscita dibattiti e polemiche nel mondo del lavoro. Solleva questioni legali e morali. La Legge 104/1992 offre ai lavoratori la possibilità di richiedere permessi per assistere familiari che necessitano di supporto a causa di condizioni di disabilità. Tuttavia, quando questi permessi vengono utilizzati per scopi non conformi a quelli previsti dalla normativa, le conseguenze possono essere gravi. Fino al licenziamento per giusta causa del lavoratore che abusa del diritto concesso.

La Sezione Lavoro della Cassazione ha affrontato questo problema con l’ordinanza n. 6468 del 12 marzo 2024 sul tema dell’abuso dei permessi 104.

In questa pronuncia, la Corte ha confermato la legittimità del licenziamento di una dipendente che aveva abusato dei permessi concessi dalla L. 104, utilizzandoli per finalità estranee all’assistenza al disabile.

La Corte ha ritenuto provato che “…la lavoratrice, nelle ore imputate a permesso per l’assistenza a genitori disabili […] non l’ha affatto prestata in modo rilevante e significativo, essendosi dedicata ad altre attività”. Sicché, secondo la Corte, “pur volendosi interpretare la normativa de qua nel senso ragionevole di non imporre la perfetta ed assoluta coincidenza delle ore di permesso con l’assistenza effettiva prestata al disabile, ciò non potrebbe giustificare la carenza di assistenza, in favore del disabile, per una buona parte delle ore di permesso retribuito concesse a tale scopo”.

Questo caso si inserisce in un contesto giurisprudenziale ormai consolidato, che ha visto una serie di sentenze fondamentali negli anni, come le Cassazioni nn. 4984 del 2014, 8784 del 2015, 5574 del 2016 ed altre ancora, che stabiliscono principi chiave riguardanti l’uso di tali permessi.

Uno dei principi cardine che emerge da queste sentenze è quello della buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro. L’uso scorretto dei permessi può portare a sanzioni ed al licenziamento per abuso dei permessi 104.

Il lavoratore, nel richiedere permessi per l’assistenza dei familiari disabili, deve dimostrare di agire in modo etico e conforme alle finalità stabilite dalla legge. D’altro canto, il datore di lavoro deve poter contare su una gestione responsabile e trasparente da parte dei propri dipendenti. Il sacrificio organizzativo richiesto al datore di lavoro è giustificabile solo se ci sono esigenze meritevoli di tutela garantite dalla legge.

Pertanto, qualora venga meno il nesso causale tra l’assenza dal lavoro e l’assistenza al disabile, si configura un uso improprio dei diritti concessi.

L’abuso dei permessi può compromettere il vincolo fiduciario che i datori di lavoro ripongono nei propri dipendenti. Inoltre, può influenzare negativamente il clima lavorativo e generare malcontento tra i colleghi. Questo è particolarmente vero per quelli che operano seguendo metodi corretti. La Cassazione, nel tentativo di tutelare l’integrità del sistema lavorativo e garantire il rispetto delle norme, ha chiarito che la violazione di queste regole permette al datore di lavoro di procedere a un licenziamento per giusta causa. In questo caso non vi è necessità di preavviso.

Per meglio comprendere quanto previsto in tema di licenziamento per l’abuso dei permessi ex. Legge 104/92, si riportano di seguito le principali pronunce sull’argomento da parte degli organi giurisdizionali.

L’assenza deve essere correlata all’assistenza al familiare

Come già specificato, l’assenza dal lavoro per la fruizione dei permessi 104 deve essere direttamente correlata all’assistenza del soggetto disabile. Si tratta di un beneficio che può incidere sull’organizzazione aziendale. Trova giustificazione esclusivamente nei casi considerati di maggiore tutela da parte del legislatore. In assenza di qualsiasi nesso tra l’assenza del dipendente e l’assistenza alla persona disabile, viene a mancare la coerenza con la finalità della norma. Di conseguenza, si può rilevare un uso improprio o un abuso del diritto.

Il problema dell’abuso permessi 104 è stato ribadito anche nella Ordinanza Cassazione n. 13274/2024.

Se il disabile è ricoverato, il lavoratore non ha diritto al permesso

Con la sentenza n. 5948 del 06.03.2025, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento del dipendente che fruisce dei permessi ex lege 104 in giornate in cui il parente disabile è ricoverato in ospedale. In altre parole, in strutture sanitarie che offrono assistenza continuativa.

Secondo i Giudici di legittimità, tale circostanza, come espressamente previsto dalla formulazione legislativa, esclude la sussistenza del diritto ai permessi giornalieri retribuiti.

Vicinanza all’assistito e attività svolte in sua vece

Il lavoratore che fruisce dei permessi riconosciuti dalla Legge 104 non è tenuto a dedicare tutte le ore di permesso all’assistenza diretta della persona invalida. Questo è chiarito dalla Corte d’Appello di Salerno con la Sentenza n. 38/2024.

L’assistenza, infatti, va intesa non solo come cura del familiare disabile. Va intesa anche come svolgimento di tutte le attività che l’assistito non è in grado di portare a termine in autonomia.

Su un tema analogo si è espressa anche la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 2235/2023. Ha dichiarato che il concetto di assistenza non deve essere inteso come vicinanza costante e ininterrotta al disabile. Deve ricomprendere tutti gli interventi necessari alle sue esigenze fondamentali di vita.

Attività di investigazione per licenziamento con Legge 104

L’uso dei permessi 104 per lo svolgimento di attività differenti da quelle assistenziali, come abbiamo visto, può dare il via a un licenziamento per giusta causa. In questi casi viene a mancare la ragion d’essere del beneficio stesso.

Per verificare che tali permessi siano utilizzati secondo le modalità previste dalla Legge, la Cassazione ha previsto che il datore di lavoro possa affidare a un’agenzia investigativa il compito di effettuare controlli in merito (Ordinanza n. 6468/2023), soprattutto in casi di sospetto abuso permessi 104.

Dott. Enrico Barisone