La sentenza Cass. sez. lav. n. 28613 del 2025 si colloca entro il consolidato solco interpretativo che, negli ultimi anni, ha progressivamente ridefinito il rapporto tra tutela della dignità del lavoratore ed esigenze organizzative e difensive del datore di lavoro in materia di controlli tecnologici.
La Suprema Corte, coerentemente con gli orientamenti più recenti, adotta una lettura funzionalista e sistematica dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, come novellato dal d.lgs. 151/2015, valorizzando l’idea che la proporzionalità e la finalizzazione legittima del controllo costituiscano oggi il baricentro del giudizio di liceità della videosorveglianza sul posto di lavoro.
Liceità delle telecamere sul luogo di lavoro: i criteri stabiliti dalla Cassazione
L’installazione di telecamere in ambito lavorativo, anche quando idonee a incidere indirettamente sull’attività dei dipendenti, non è di per sé vietata, purché siano soddisfatte tre condizioni fondamentali:
Scopo legittimo del controllo – Con preferenza per finalità di sicurezza, tutela del patrimonio aziendale, prevenzione di condotte illecite o organizzazione del processo produttivo.
Necessità e idoneità dello strumento – Deve sussistere l’impossibilità di conseguire il medesimo risultato con mezzi meno invasivi rispetto all’uso di sistemi di videosorveglianza o telecamere spy.
Proporzionalità del trattamento – È richiesto un corretto bilanciamento tra l’interesse datoriale alla tutela dell’organizzazione e i diritti fondamentali del lavoratore.
È richiesto un corretto bilanciamento tra l’interesse datoriale alla tutela dell’organizzazione e i diritti fondamentali del lavoratore.
La decisione del 2025 si muove nel solco tracciato dalla giurisprudenza europea, in particolare dalla nota sentenza CEDU López Ribalda c. Spagna (2019), secondo cui il controllo audiovisivo non viola l’art. 8 CEDU quando è giustificato da finalità legittime ed è accompagnato da adeguate garanzie.
Di particolare rilievo è il richiamo al criterio della “ragionevole prevedibilità del controllo”, elaborato dalla giurisprudenza EDU e recepito anche dalla Corte Costituzionale nei casi concernenti la privacy dei lavoratori. Tale criterio presuppone che il lavoratore, valutando il contesto organizzativo, possa prevedere l’adozione di misure di vigilanza finalizzate alla tutela di beni qualificati.
Continuità con la giurisprudenza di legittimità (2022–2024)
Sul piano interno, la sentenza appare coerente:
- con Cass. n. 25732/2022 e Cass. n. 33809/2022, che avevano ritenuto leciti i sistemi di videosorveglianza finalizzati alla protezione del patrimonio aziendale, purché non diretti al monitoraggio occulto della prestazione lavorativa;
- con la giurisprudenza successiva del 2023–2024, orientata a privilegiare il criterio del bilanciamento degli interessi rispetto a letture meramente formalistiche dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Il ruolo centrale dei controlli difensivi del datore di lavoro
L’arresto del 2025 accentua un profilo innovativo: la centralità della funzione difensiva del datore di lavoro.
La Corte osserva che l’ambiente lavorativo, soprattutto nei settori caratterizzati da intensa movimentazione di beni o da transazioni economiche rilevanti, costituisce un contesto nel quale la videosorveglianza può rappresentare uno strumento insostituibile. In presenza di elementi oggettivi di rischio, non è richiesta la prova di illeciti già in atto, essendo sufficiente un ragionevole sospetto qualificato per giustificare l’adozione di telecamere o strumenti di controllo tecnologico.
Distinzione tra controllo difensivo e controllo della prestazione lavorativa
La sentenza ribadisce la distinzione tra:
- controlli difensivi, finalizzati all’accertamento di specifiche condotte illecite o al rischio concreto di tali condotte;
- controlli diretti alla valutazione della prestazione lavorativa, che restano soggetti ai limiti procedurali dell’art. 4.
I primi non sono subordinati alla procedura concertativa con le rappresentanze sindacali o all’autorizzazione amministrativa, purché non degenerino in una sorveglianza generalizzata e sistematica dell’attività lavorativa.
Informativa privacy e GDPR: principio di trasparenza sostanziale
Sotto il profilo delle garanzie, la Cassazione insiste sull’obbligo di informativa trasparente ai sensi degli artt. 13–14 GDPR, precisando che la mancata indicazione di taluni aspetti tecnici del sistema non comporta automaticamente l’illiceità del trattamento, qualora il lavoratore sia comunque in grado di comprendere la natura e le finalità del controllo. La disciplina privacy viene così letta non in chiave paralizzante dell’organizzazione d’impresa, ma come strumento di ponderazione ragionevole tra interessi contrapposti.
Conclusioni: equilibrio tra tutela del lavoratore e sicurezza aziendale
La sentenza n. 28613/2025 rappresenta un punto di equilibrio avanzato tra la tutela della dignità del lavoratore e le crescenti esigenze di sicurezza, efficienza e protezione dell’integrità aziendale in un contesto tecnologicamente evoluto.L’impianto interpretativo adottato dalla Cassazione è orientato alla ragionevolezza, alla proporzionalità e alla funzione organizzativa del controllo, offrendo un quadro di certezze operative sia per i datori di lavoro sia per gli operatori del diritto chiamati a confrontarsi con l’uso delle telecamere spy e dei sistemi di videosorveglianza sul lavoro.
Dott. Enrico Barisone
