Premessa
La sentenza della Corte di Cassazione 7 maggio 2025, n. 11985, si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale volto a valorizzare la dimensione fiduciaria del rapporto di lavoro, soprattutto nelle mansioni implicanti la gestione di denaro e valori aziendali. Il caso in esame riguarda il licenziamento per giusta causa di un dipendente addetto alla cassa, al quale veniva contestata la mancata registrazione di alcune operazioni e il mancato rilascio degli scontrini fiscali, condotte ripetute nel tempo e relative a importi di modesto ammontare. La Cassazione conferma la legittimità del licenziamento, affermando principi che meritano approfondimento sistematico.
I fatti di causa e l’iter processuale
Il lavoratore, impiegato con funzioni di cassiere, era stato destinatario di procedimento disciplinare per reiterate omissioni contabili. Pur riconoscendo l’esiguità delle somme coinvolte, il datore di lavoro aveva ritenuto la condotta idonea a ledere in modo irreparabile il rapporto fiduciario. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano confermato la decisione aziendale, ritenendo sussistente la giusta causa. In sede di legittimità, il ricorrente contestava la sproporzione della sanzione e l’assenza di prova di un danno economico.
Questioni giuridiche sottese
La pronuncia affronta tre profili principali:
- la rilevanza disciplinare di condotte aventi un impatto economico minimo;
- la definizione e i limiti della giusta causa ex art. 2119 c.c.;
- il grado di diligenza richiesto nelle mansioni con forte contenuto fiduciario.
La Corte è chiamata a chiarire se omissioni contabili “minori” possano essere idonee a integrare giusta causa di licenziamento, e se il principio di proporzionalità consenta una sanzione espulsiva nonostante l’assenza di un danno patrimoniale significativo.
La motivazione della Cassazione
La Corte ribadisce che la giusta causa deve essere valutata non solo in base alla materialità del fatto, ma soprattutto alla sua idoneità a compromettere il futuro adempimento della prestazione. Nel caso di specie, la ripetizione delle omissioni contabili, benché relative a somme modeste, rappresenta una violazione degli obblighi fondamentali di correttezza e diligenza, sproporzionata rispetto alla funzione esercitata dal lavoratore.
Secondo la Cassazione, non è necessario accertare un’appropriazione indebita né un danno patrimoniale concreto: è sufficiente che la condotta sia in grado di incrinare la fiducia riposta dal datore di lavoro, soprattutto quando il dipendente opera in un contesto dove la trasparenza contabile costituisce presupposto essenziale della prestazione.
La Corte richiama inoltre il principio secondo cui la proporzionalità della sanzione va valutata alla luce della qualità delle mansioni, evidenziando che ruoli fiduciari impongono standard più elevati di affidabilità e precisione.
Inquadramento sistematico
La sentenza si inserisce coerentemente nel filone giurisprudenziale che interpreta la giusta causa come clausola generale finalizzata alla tutela dell’elemento fiduciario. La Corte valorizza la dimensione soggettiva della prestazione e individua nella reiterazione di irregolarità formali un indice sintomatico di inaffidabilità professionale.
L’orientamento appare altresì in linea con la dottrina che riconosce alla disciplina contabile un ruolo “costitutivo” nel corretto svolgimento di mansioni amministrative o di cassa, trattandosi di aspetti che incidono direttamente sulla regolarità dell’attività d’impresa.
Conclusioni
La pronuncia n. 11985/2025 conferma un modello interpretativo della giusta causa fondato sulla prevalenza dell’elemento fiduciario rispetto alla materialità della violazione ed avvalora l’impiego dell’investigatore privato quale strumento di tutela aziendale.
In tale ottica, anche condotte di minima rilevanza economica possono assumere valore disciplinare espulsivo quando rivelano una compromissione dell’affidabilità del lavoratore.
Pur condivisibile sotto il profilo sistematico, la decisione solleva questioni delicate in ordine alla proporzionalità delle sanzioni e alla necessità di distinguere tra errori occasionali e comportamenti effettivamente indicativi di inaffidabilità professionale. Resta pertanto aperto il tema dell’equilibrio tra esigenze di tutela dell’impresa e garanzie del lavoratore, equilibrio che costituisce uno dei nodi centrali del diritto del lavoro contemporaneo.
Dott. Enrico Barisone
