Con l’approvazione della nuova Legge Semplificazioni, il legislatore ha introdotto una rilevante innovazione nel sistema di certificazione delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici, consentendo al medico di rilasciare il certificato anche in assenza di visita in presenza, mediante strumenti di telemedicina. Una scelta che segna un deciso passo verso la digitalizzazione dei procedimenti sanitari, ma che impone un’attenta riflessione sui rischi di abuso, in particolare sul fenomeno della simulazione fraudolenta della malattia.

Il presidio normativo contro le false attestazioni di malattia

Il sistema previgente, fondato sull’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, è stato storicamente improntato a una logica di forte deterrenza. La norma prevede sanzioni estremamente incisive nei confronti dei medici che attestino stati patologici non rispondenti al vero, o comunque non fondati su adeguati riscontri clinici, nonché nei confronti dei lavoratori che utilizzino certificazioni false per giustificare l’assenza dal servizio.

La giurisprudenza ha più volte chiarito che la tutela dell’interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse umane e alla regolarità dell’azione amministrativa giustifica un approccio rigoroso, soprattutto in presenza di comportamenti simulatori.

La simulazione della malattia nella giurisprudenza penale

La Corte di Cassazione penale ha costantemente affermato che la falsa malattia non si esaurisce in un illecito disciplinare, ma può integrare una vera e propria fattispecie di reato.

La falsa malattia come reato di truffa aggravata ai danni della Pubblica Amministrazione.

In particolare, è stato precisato che la simulazione o l’esagerazione dolosa di uno stato patologico, finalizzata a ottenere l’assenza retribuita dal lavoro, può configurare il reato di truffa aggravata ai danni della Pubblica Amministrazione ex art. 640, comma 2, n. 1, c.p.

Secondo la Suprema Corte, il certificato medico falso o ideologicamente non veritiero costituisce lo strumento fraudolento attraverso cui il dipendente induce in errore l’amministrazione, conseguendo un profitto ingiusto rappresentato dalla retribuzione non dovuta (Cass. pen., sez. II, 21 maggio 2019, n. 21965).

La Cassazione ha inoltre chiarito che non è necessario che il certificato sia materialmente falso: è sufficiente che esso attesti una malattia inesistente o incompatibile con le attività effettivamente svolte dal lavoratore durante il periodo di assenza (Cass. pen., sez. V, 7 ottobre 2014, n. 43763).

Attività incompatibili con lo stato di malattia e prova della simulazione

Un filone giurisprudenziale particolarmente significativo riguarda i casi in cui il lavoratore, pur formalmente in malattia, svolga attività incompatibili con lo stato patologico dichiarato. In tali ipotesi, la Corte ha affermato che l’incompatibilità non deve essere valutata in astratto, ma in concreto, verificando se l’attività svolta sia tale da smentire la patologia denunciata o da dimostrare l’intento simulatorio (Cass. pen., sez. III, 3 marzo 2016, n. 8886).

Questo orientamento assume particolare rilevanza nel nuovo contesto della certificazione a distanza, poiché rafforza l’esigenza di un accertamento clinico rigoroso, anche quando effettuato tramite strumenti telematici.

Responsabilità penale del medico certificatore nella certificazione a distanza

Sul versante del medico, la giurisprudenza ha ribadito che il sanitario risponde penalmente quando rilasci una certificazione ideologicamente falsa, attestando fatti non veri pur in assenza di falsità materiale del documento.

Il falso ideologico nella certificazione medica e i doveri di diligenza del sanitario.

In tali casi può configurarsi il reato di falso ideologico in certificazioni (art. 481 c.p.), soprattutto quando il professionista ometta deliberatamente ogni adeguato controllo clinico (Cass. pen., sez. V, 11 febbraio 2020, n. 5509).

La possibilità di ricorrere alla telemedicina, introdotta dalla nuova legge, non attenua tale responsabilità, ma richiede anzi un innalzamento del livello di diligenza professionale. Il medico è tenuto a valutare se l’accertamento a distanza sia sufficiente o se, al contrario, sia necessario richiedere una visita in presenza per evitare il rischio di attestazioni non veritiere.

Semplificazione amministrativa e tutela della legalità nel sistema delle certificazioni di malattia

Il legislatore ha chiarito che le sanzioni restano applicabili solo in caso di violazioni gravi, come certificazioni false o prive di riscontro clinico. Ciò conferma la volontà di evitare una criminalizzazione dell’atto medico in sé, ma al tempo stesso di presidiare il sistema contro condotte fraudolente, tanto da parte del lavoratore quanto del certificatore.

La sfida della nuova disciplina sarà dunque quella di bilanciare innovazione e controllo, evitando che la certificazione a distanza diventi uno strumento di agevolazione per la simulazione della malattia, fenomeno che la giurisprudenza continua a considerare di particolare allarme sociale, specie nel settore pubblico.

Dott. Enrico Barisone